Avete rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione? Entro il 31 marzo 2015 dovrete definitivamente dire addio alle vecchie fatture cartacee. Già dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza non possono più accettarle. Per i restanti enti nazionali e le amministrazioni locali, invece, il termine ultimo per adeguarsi è il 31 marzo 2015; a partire dai tre mesi successivi a questa data, non potranno procedere al pagamento della fattura fino all’invio del documento in forma elettronica.
L’obbligo di emettere la cosiddetta Fattura PA per tutti coloro che cedono beni o forniscono servizi alle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. Subito dopo, un decreto attuativo ha stabilito che la trasmissione delle stesse dovesse avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la cui gestione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate. Negli ultimi due anni, una serie di atti ha dato un’accelerata, definendo tempistica e regolamenti, e già dal 6 dicembre 2013, le PA hanno potuto cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche.
Compilazione
La Fattura PA, com’è ovvio che sia, dovrà contenere tutte le informazioni richieste dall’art.21 del DPR n. 633/1972, ovvero i dati identificativi del soggetto emittente e del soggetto destinatario, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, infine l’imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta. In aggiunta, è prevista l’indicazione obbligatoria di altre informazioni, indispensabili per la corretta trasmissione del documento al soggetto destinatario.
Tra questi, il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura, riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, disponibile all’indirizzo www.indicepa.gov.it. La fatturazione elettronica, inoltre, prevede la possibilità di inserire ulteriori dati integrativi. Tutti questi contenuti saranno rappresentati non più su un foglio di carta, ma su un file XML (eXtensible Markup Language), la cui autenticità e integrità saranno garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. La preparazione del file è automatizzata da svariati software gestionali in commercio fra i quali ad esempio Azimut.
Controlli formali
Dopo la compilazione, la Fattura PA firmata dovrà essere trasmessa al SdI, non prima di aver effettuato, sul sito ad hoc www.fatturapa.gov.it, un controllo che riguarderà non già gli aspetti contabili ma esclusivamente quelli formali, come la nomenclatura, dimensione e unicità del file, l’integrità del documento, l’autenticità del certificato di firma, la conformità del formato e la validità del contenuto.
Trasmissione
La Fattura PA può essere trasmessa al SdI, sistema informatico in grado di ricevere tali file ed inoltrarli alle Amministrazioni destinatarie, scegliendo tra 5 canali. Se si decide di inviare tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o via web, non è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, poiché è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata, disporre di una Carta Nazionale dei Servizi, oppure essere registrati ai canali Entratel e Fisconline, che consentono l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’accreditamento è invece necessario per la trasmissione della Fattura PA tramite i canali che prevedono una cooperazione applicativa, come i Webservice o la Porta di Dominio, e tramite Protocollo FTP.
Conservazione
Infine, non resta che assolvere all’obbligo di conservazione per 10 anni del documento contabile, come previsto dall’art. 2220 del Codice Civile. La conservazione della Fattura Pa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Norme di riferimento
- Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 – Finanziaria 2008 (Obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio SdI);
- Decreto 7 marzo 2008 (Primo decreto attuativo della L. 244/2007, che individua nell’Agenzia delle Entrate il soggetto gestore del SdI);
- Decreto 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica);
- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. – art 25 (scadenza del 31 marzo 2015);
- Decreto MEF del 17 giugno 2014 (obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, conservazione delle FatturePA)