Fatturazione elettronica per le imprese agricole

Il 5 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la ‘Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro’, per descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni inviate via SdI. Nella guida sono fornite anche indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

Andiamo a vedere quali sono le novità che interessano il blocco <AltriDatiGestionali> per le imprese agricole in regime speciale.

Il blocco informativo <AltriDatiGestionali>

Nel blocco <AltriDatiGestionali>, il soggetto IVA che emette la fattura può indicare alcuni dati relativi all’operazione, utili alla gestione automatica della liquidazione dell’IVA e della compilazione delle comunicazioni e dei modelli dichiarativi nonché allo scambio di informazioni pattuite tra le parti.

La valorizzazione del blocco secondo le indicazioni fornite nella suddetta Guida aggiornata, consente di compilare in maniera più puntuale la bozza della liquidazione periodica IVA precompilata e la bozza della dichiarazione IVA precompilata.

La definizione di produttore agricolo

Si considerano produttori agricoli (Art.34 Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633)

  • i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.
  • gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Le imprese agricole in regime speciale

Nel blocco <AltriDatiGestionali> le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale previsto dall’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. Il suddetto regime speciale si applica solamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e consente la detrazione dell’IVA in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella.

Ecco alcuni esempi dei prodotti riportati nella suddetta Tabella A, parte prima:

  • animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 – 01.03 – 01.04)
  • volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05. ex 02.02)
  • pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 – ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura
  • latte e crema di latte freschi non concentrati ne’ zuccherati (v.d. 04.01);
  • burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04)
  • miele naturale (v.d. 04.06);
  • ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 – ex 07.03);
  • piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
  • olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva (v.d. ex 15.07 – ex 15.17);

Al fine di consentire all’Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell’imposta ammessa in detrazione, occorre che l’emittente valorizzi i campi seguenti nella fattura che documenta la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972:

  • Campo <TipoDato> con la stringa “ALI-COMP” (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l’elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti); –
  • Campo <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (questo elemento deve essere compilato quando il campo <TipoDato> è valorizzato con “ALI-COMP”).

Le suddette informazioni aggiuntive con le medesime modalità di compilazione del blocco <AltriDatiGestionali>, possono essere fornite anche nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A non imponibili ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- quater e 72, nonché di cessioni intracomunitarie degli stessi (ossia le cessioni con natura N3.X), per le quali spetta la detrazione forfetizzata dell’IVA in base alla percentuale di compensazione corrispondente.

Cessioni o prestazioni non rientranti nelle attività agricole in regime speciale

Le aziende agricole possono anche effettuare cessioni o prestazioni non rientranti nelle attività agricole in regime speciale, per le quali l’IVA ammessa in detrazione non può essere determinata in base alle percentuali di compensazione, in particolare:

  • le cessioni di prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (l’IVA ammessa in detrazione è determinata secondo le regole ordinarie dell’IVA);
  • operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (l’IVA ammessa in detrazione è forfettizzata nella misura del 50% dell’IVA assolta sulle operazioni di vendite).

Al fine di agevolare la liquidazione dell’IVA, il produttore agricolo può indicare nella fattura elettronica i dati utili per identificare e soprattutto distinguere le suddette operazioni attive non rientrati nel regime speciale

Nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, il cedente potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente:

  • campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “NO-COMP”.

Nel caso, invece, la fattura emessa sia riferita ad operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il C/P potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente:

  • campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “OCC34BIS”.
Con la Comunicazione del 05/12/2023 Prot. 726277RU indirizzato alle Associazioni di categoria, l'ADM comunica che dal 13 febbraio 2024 avrà inizio la sperimentazione EMCS
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