Esenzione accise sui carburanti per imbarcazioni

Con la Circolare 11/02024 Prot. 214134/RU, l’Agenzia delle dogane chiarisce alcuni punti riguardanti il tema dei carburanti e oli lubrificanti, utilizzati nella navigazione marittima in acque nazionali e comunitarie.

L’argomento ha richiesto l’intervento ed i relativi chiarimenti dell’Agenzia, in seguito al decreto del MEF 171/2023 ed alla decisione della Corte di Giustizia Europea C-341/20, che hanno modificato in quadro delle agevolazioni delle accise per le imbarcazioni.

Infatti se prima in Italia per accedere alle agevolazioni sui carburanti, era sufficiente che le imbarcazioni fossero oggetto di un contratto di noleggio, la decisione della Corte di Giustizia europea ha stabilito un concetto fondamentale ossia che non è possibile ritenere che il solo contratto di noleggio di un’imbarcazione sia requisito sufficiente per accedere alle agevolazioni sul carburante (previste dall’art. 14, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2003/96/CE),

La nuova interpretazione fornita dall’Ue ha quindi portato nel settore nautico la necessità di comprendere in quali casi l’agevolazione possa essere mantenuta e quando invece, decadono le condizioni.

Dal punto di vista legislativo, è stata necessaria l’abrogazione del comma 6 dell’art. 1 del DM 225/2015 che rendeva possibile l’esenzione in presenza del semplice contratto di noleggio dell’imbarcazione ed è stato inserito l’articolo 6-bis recante le “Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari”

Secondo le nuove disposizioni, che chiariscono le concrete modalità di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, è possibile godere delle agevolazioni nel caso in cui l’utilizzatore finale si serva dell’imbarcazione allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne.

Elemento essenziale, quindi, ai fini della concessione del beneficio è che, a prescindere dal titolo in base al quale l’imbarcazione sia condotta, l’utilizzatore finale della medesima la impieghi per rendere una prestazione di servizi a titolo oneroso che si concretizzi in una specifica attività ricompresa nell’oggetto sociale della propria impresa.

Viene inoltre specificato che, nel caso di noleggio o locazione dell’imbarcazione, l’utilizzatore finale si
identifica nel noleggiatore o nel locatario con riferimento al quale pertanto va di volta in volta classificata la natura dell’attività di navigazione esercitata
(se per scopi commerciali o meno) e riscontrata l’esecuzione di una prestazione di servizi a titolo oneroso che, sola, determina il riconoscimento del beneficio fiscale.

A titolo di esempio, nella circolare vengono riportati alcuni esempi nei quali è possibile accedere alle agevolazioni: imbarcazioni adibite al trasporto di più passeggeri che navigano in modo continuativo o saltuario in acque comunitarie impiegando itinerari o programmi di viaggio a frequenza, orari e prezzi dei biglietti prestabiliti; imbarcazioni adibite per attività di turismo nautico; imbarcazioni utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo. In ogni caso resta necessaria la piena riconduzione, per quanto qui interessa, al medesimo operatore dell’esercizio della navigazione per scopi commerciali

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