edas paesi UE

La circolare INFORMATIVA EMCS 4 – nuovo eDAS circolazione tra stati UE e altre evoluzioni pubblicata il 14/12/2022 da Adm con Prot.: 569047/RU, getta le basi sulla partenza della fase 4 relativa al sistema EMCS (Excise Movement and Control System).

La novità principale riguarda il passaggio da DAS cartaceo a DAS elettronico per la circolazione di prodotti sottoposti ad Accisa immessi in consumo nel territorio di uno stato membro e trasportati verso un altro stato UE per finalità commerciali.

L’utilizzo del eDAS è riservato alle nuove figure di speditore certificato e destinatario certificato (anche occasionali). Queste nuove figure sono censite nell’Anagrafica accise nazionale e in quella
unionale (SEED) e, al pari delle altre, sono oggetto di verifica in tutti i flussi. Le istruzioni operative concernenti l’iter autorizzativo saranno emanate dalla Direzione competente

Le regole, condizioni, tracciati e processi del nuovo e-DAS saranno sostanzialmente gli stessi che riguardano i DAA elettronici (e-AD) con le seguenti differenze:

  1. Il codice identificativo ARC degli e-DAS avrà la lettera ‘P’ nel penultimo carattere
  2. L’invio della nota di ricezione merce da parte del destinatario (messaggio IE818) implicherà la presa in carico del prodotto, ma l’inoltro dello stesso allo stato UE del mittente avverrà solo dopo che le autorità del paese di destinazione avranno espletato tutte le formalità fiscali.

Si prevede che, a seguito della novità al punto 2, si potranno avere dei ritardi per il paese di spedizione della merce nel procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato, dato che il rapporto di ricezione è essenziale per concludere l’operazione e la sua ratifica dipenderà dal paese destinatario.

Le modifiche tecniche su tracciati, regole e processi, conseguenti alla fase 4, che saranno operative dal 13 Febbrario 2023, si riassumono sinteticamente come segue:

  • Nuovi tipi di destinazione inseriti nella relativa tabella T005:
    • 9 Destinatario Certificato
    • 10 Destinatario Certificato Occasionale
    • 11 – Ritorno al luogo di spedizione dello Speditore
  • Nella sezione relativa al dettaglio prodotti i campi “Peso lordo” e “Peso netto” vengono rinominati “Massa lorda” e “Massa netta” e vengono aggiunti due nuovi campi:
    • “Periodo di maturazione o invecchiamento del prodotto”
    • “Lingua Periodo di maturazione”
  • L’annullamento di un eDAS (con messaggio IE810) non è consentito
  • Per i cambi di destinazione (IE813) degli e-das non sarà possibile cambiare il tipo di destinazione rispetto all’originario, mentre per il rientro deve essere tipo 11 “Ritorno al luogo di spedizione dello Speditore“. Inoltre Nei cambi di destinazione relativi a movimenti ad accisa assolta inviati da speditori italiani non devono essere valorizzati i campi (nazionali) relativi ai codici conto di
    garanzia.
  • I rapporti di ricezione (IE818) relativi agli e-DAS, se il paese di destinazione è diverso dall’italia, rimarranno in attesa di convalida da parte dell’ufficio di destinazione.

Per l’elenco completo delle modifiche si raccomanda comunque una lettura completa dell’allgato tecnico alla INFORMATIVA EMCS 4 – nuovo eDAS circolazione tra stati UE e altre evoluzioni